Il nuovo Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, in vigore dal 26 marzo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 marzo, accorpa e inasprisce tutti i divieti e le sanzioni stabilite finora per affrontare l’emergenza COVID-19.

Sono state riviste in modo restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione e da questo momento in poi ci si potrà muovere solo per “comprovate esigenze lavorative”, “motivi di salute”,”situazioni di necessità o urgenza” o “altre specifiche ragioni” da indicare espressamente nel nuovo modulo di autocertificazione (da scaricare e stampare o da ricopiare a mano).  Nel modulo, che deve essere presentato in caso di controllo, va indicato, oltre alla residenza, anche il domicilio. Occorre inoltre indicare da dove lo spostamento è cominciato e la destinazione.

Depenalizzazione delle violazioni

Sono state altresì riviste le sanzioni da applicare a chi uscirà di casa senza un giustificato motivo: non si applicheranno più le sanzioni previste dall’articolo 650 del codice penale, ma al trasgressore verrà comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Si tratta dunque di violazioni accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 a cui si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta.

Le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà (200 euro). Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e quindi se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non e’ previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

Quarantena

E’ fatto divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus.
In questo caso il contravventore verrà sottoposto ad un processo penale per la violazione dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) come modificato dal comma 7 del D.L. 25 marzo 2020 n.19 che prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Ciò significa che il cittadino inadempiente del divieto sarà sottoposto ad un processo penale che si svolgerà con un iter lungo ed articolato (vedi precedente articolo).
Il cittadino che, consapevole di aver contratto il virus, continui a circolare liberamente diffondendo così la malattia per negligenza o imprudenza o imperizia, cioè senza osservare le disposizioni di legge, commetterà il reato di epidemia colposa di cui all’articolo 452 Codice Penale (reclusione fino a 12 anni).