Gratuito patrocinio o patrocinio a spese dello stato2020-11-07T17:59:43+00:00

L’istituto del gratuito patrocinio o patrocinio a spese dello Stato serve a garantire al cittadino non abbiente il diritto costituzionale di difesa. Lo Stato assicura la professionalità di avvocati abilitati al gratuito patrocinio. L’Avvocato Tiziana Capriglione è iscritto nell’elenco dell’Ordine degli Avvocati di Potenza per il patrocinio a spese dello Stato.

Cosa è il gratuito patrocinio

Il patrocinio a spese dello Stato prevede che i compensi dell’avvocato e le spese del procedimento siano sostenuti integralmente dallo Stato e quindi riconosce ai non abbienti l’assistenza legale gratuita.
Disciplinato dalla legge ordinaria, il patrocinio a spese dello Stato ha, dunque, le sue radici nella Carta Costituzionale, che nell’art. 24 definisce il diritto alla difesa come diritto inviolabile dell’individuo ed afferma che “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.

Chi ha diritto al gratuito patrocinio e requisiti

Il gratuito patrocinio è consentito per la sola difesa processuale e non anche per l’assistenza extragiudiziale (ad esempio non può essere concesso per consulenze ed altre attività del legale prima del giudizio).

Possono richiedere il patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri se regolarmente soggiornanti in Italia al momento dei fatti contestati;
  • gli apolidi;
  • gli enti o le associazioni che non esercitano attività economica e non hanno fini di lucro.

I requisiti:

  • il reddito;
  • il tipo di controversia;
  • il motivo. Per quanto quest’ultimo requisito le ragioni di colui che chiede l’ammissione devono risultare non manifestamente infondate.

Limiti di reddito

I limiti di reddito sono stabiliti dal legislatore e vengono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi accertata dall’Istat; generalmente l’adeguamento è stabilito con apposito decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Sul sito del Ministero della giustizia è possibile trovare i limiti di reddito aggiornati per essere ammessi al gratuito patrocinio:

E’ importante specificare che le condizioni reddituali devono essere mantenute per tutta la durata della causa. Il miglioramento delle condizioni reddituali in corso di causa comporta la revoca d’ufficio del gratuito patrocinio.

Per quali cause si può richiedere il gratuito patrocinio

Il patrocinio a spese dello Stato è previsto per:

  • i processi civili (anche minorili);
  • i processi penali (anche minorili);
  • i processi tributari;
  • i processi amministrativi.

Come si richiede il gratuito patrocinio

Per i processi civili, tributari e amministrativi i moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso le segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore nominato che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Per i processi penali la domanda va presentata presso la cancelleria o la segreteria del magistrato.

Dopo quanto tempo viene accolta la domanda?

L’ammissione, verificata la sussistenza dei presupposti,  avverrà nei dieci giorni successivi a quello di presentazione dell’istanza e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o il Magistrato in caso di patrocinio penale, invieranno copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Agenzia delle Entrate per la verifica dei redditi dichiarati.

Quali sono gli Avvocati che operano con il gratuito patrocinio. La scelta dell’avvocato.

Chi viene ammesso al gratuito patrocinio può autonomamente scegliere il proprio difensore (non più di un avvocato). L’avvocato dovrà essere scelto tra quelli presenti negli appositi elenchi, predisposti e conservati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Gli elenchi vengono aggiornati continuamente e sono liberamente consultabili.

Rinuncia o revoca del mandato

Anche in caso di ammissione all’istituto, sia l’avvocato che il cliente hanno diritto a rinunciare o a revocare il mandato.

Il primo può farlo inviando una raccomandata a/r sia al cittadino sia, per conoscenza, al Consiglio dell’Ordine.

Il secondo, invece, può decidere di cambiare avvocato patrocinante senza ripresentare alcuna domanda, ma semplicemente recandosi allo sportello del Consiglio dell’Ordine e chiedendone la sostituzione con un altro, attingendo dal medesimo albo. In caso di processi penali basterà depositare la nuova nomina.

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