Se l’ex partner o coniuge è stato condannato per condotte maltrattanti o di persecuzione nei confronti dell’altro, e la sua pericolosità resta “attuale” a causa di accadimenti successivi per i quali è soggetto indiziato dei reati di violenza domestica, la tutela della vittima è ampliata grazie alle misure di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

Sebbene tali misure siano state previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia) in relazione agli indiziati di appartenere alla criminalità organizzata di cui all’art. 416 bis c.p. o indiziati dei delitti indicati all’art. 51 co. 3 bis c.p.p., il loro ambito di applicazione è stato progressivamente esteso sino a ricomprendere anche i soggetti indiziati dei reati di violenza domestica (come reati di minaccia aggravata, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori) la cui pericolosità sociale è stata desunta sia da fatti remoti che dalla persistenza e dunque dall’attualità di condotte antisociali.

Più precisamente a seguito della modifica intervenuta ad opera dell’art. 9 co. 4, della L. 19 luglio 2019 n. 69 (cd. Codice Rosso), la categoria dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 159/2011 si è ulteriormente ampliata con l’introduzione della lettera “i ter)” che ha incluso proprio gli indiziati di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Cosicché se l’ex compagno o marito persevera nel manifestare le proprie intenzioni di fare del male e/o perseguitare l’altra parte tanto da far emergere condizioni fattuali allarmanti in ordine alla sua pericolosità sociale attuale ossia una pericolosità che mette a rischio la sicurezza sociale e, prima di tutte quella della persona offesa, il PM presso il Tribunale del capoluogo del distretto (anche circondariale in alcuni casi) o anche in via eccezionale il Questore, possono richiedere al Tribunale competente (la competenza è del Tribunale di residenza del prevenuto) – quale forma di controllo più incisiva nelle more della decisione, la misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per un determinato periodo (non inferiore ad 1 anno e non superiore a 6 anni) con o senza obbligo di soggiorno ovvero con o senza divieto di soggiorno.

Se il cd. “proposto” assume un comportamento non collaborativo nei controlli a distanza mediante l’utilizzo di dispositivi quali il braccialetto elettronico, le “ordinarie” prescrizioni (mantenere proficua attività lavorativa, non allontanarsi dal luogo di residenza senza preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, non associarsi a persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione e sicurezza, non rincasare la sera più tardi delle 22:00 e non uscire prima delle 6:00 senza comprovata necessità, non detenere armi né altri strumenti atti ad offendere che non siano prettamente inerenti al proprio lavoro et similia), saranno aggravate da quelle “accessorie” dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza ovvero del divieto di soggiorno con precipuo divieto di avvicinamento alla p.o. e/o divieto di mantenersi a non meno di una certa distanza e di allontanarsi immediatamente in caso di incontro assolutamente occasionale, e/o di non effettuare con alcun mezzo (telefono, e-mail etc) qualsivoglia comunicazione epistolare con la predetta.

Trattasi di ulteriori imposizioni prescrittive – della stessa durata di quella principale – a tutela della vittima di violenze domestiche, la cui osservanza è altresì garantita dall’obbligo di versare alla Cassa delle Ammende una somma di denaro a titolo di “cauzione” che, in caso di inottemperanza all’obbligo di pagamento, darà luogo ad una ulteriore denuncia alla competente A.G. mediante trasmissione degli atti da parte del relativo Ufficio.

Nonostante la Corte Europea abbia censurato il sistema di prevenzione personale ritenendolo un sistema “para-penale”, lontano dai principi fondamentali di tassatività che devono sorreggere il nostro ordinamento tanto che il giudice di legittimità (C.Cass. Ord. n. 38902/2021 e 46076/2021) è intervenuto per una bonifica del sistema, ad oggi tale misura è realmente in grado di dare tutela concreta alla vittima di reati così odiosi, laddove la sussistenza di episodi recenti (risultanti dal certificato dei carichi pendenti) e di precedenti penali (risultanti dal casellario giudiziale) depongano per una personalità fortemente incline al crimine con propensione – ancora persistente nell’attualità – alla commissione di gravi reati ai danni anche di soggetti a lui legati da vincoli di affetto e di sangue.

Alla luce di tanto per consentire alla A.G. di mettere in campo tutte le misure idonee previste dal nostro ordinamento a tutela dei soggetti vulnerabili, è necessario che la vittima continui a denunciare tutti i comportamenti di vessazione e di violenza sopravvenuti alle pregresse esperienze giudiziarie e alle relative condanne penali, in quanto sintomo manifesto di una capacità criminale ancora persistente e di una pericolosità sociale attuale del soggetto agente.

Solo così molte vittime potranno scorgere la luce in fondo al tunnel della violenza domestica.